Istruzioni per gli addetti ai seggi PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 23 Marzo 2010 19:56

Carissimi,

mi sono recato all'Ufficio elettorale. Queste sono le nuove istruzioni sulla modalità di espressione del voto nei Comuni al di sopra dei 15000 abitanti, tratte direttamente dal sito del Ministero dell'Interno; esse fanno parte, naturalmente, di una più ampia pubblicazione che viene consegnata ai presidenti di seggio, interamente reperibile sul sito del Ministero: ho estrapolato le pagine che ci riguardano (a dire il vero, c'è una pagina in più, non importa).

 

Al di là di tutto ciò che si sta dicendo, è vero che esistono innovazioni non secondarie rispetto ai criteri interpretativi precedentemente seguiti, ma comunque c'è una razionalità nel nuovo criterio; esso ovviamente può essere o non essere condiviso, ma comunque queste sono le istruzioni che il Ministro dà e occorre prenderne atto. Certo, date le novità, ci saranno probabilmente alcune contestazioni, a detta degli stessi impiegati dell'Ufficio elettorale. In sostanza, il criterio in base al quale si deve cercare di seguire la volontà dell'elettore è inteso d'ora in poi nel senso che, IN CASO DI DUBBI SULLA SCELTA DELL'ELETTORE, PREVALE IL VOTO PER IL SINDACO SUL VOTO DI LISTA E PREVALE LA PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA, A PRESCINDERE DALLA POSIZIONE DELLA SCHEDA IN CUI LA PREFERENZA E' STATA SCRITTA. In sostanza (pag. 279), se l'elettore vota due liste, ma dà una preferenza, il voto non è nullo, ma è valido il voto per la lista per la quale si è espressa la preferenza; nella stessa pagina,  si afferma che se l'elettore ha votato erroneamente due candidati sindaci, la scheda è nulla anche se ha espresso una preferenza per un candidato di una lista apparentata ad un candidato sindaco (in questo caso, PREVALE IL NOME DEL CANDIDATO SINDACO SUL NOME DEL CANDIDATO CONSIGLIERE: quindi, se non si capisce per quale sindaco si vuole votare, il voto è nullo, anche se è chiaro il partito per il quale si intende votare).  SI APPLICA LO STESSO PRINCIPIO NEL CASO DEL VOTO AD UN CANDIDATO SINDACO E A DUE LISTE (Pagg. 281 e 282).

Insomma, ci sono novità, ma non sono tali da stravolgere il voto: cambia, ripeto il criterio di prevalenza del voto, in caso di voti "pasticciati", facendo prevalere: 1) il voto per il candidato sindaco rispetto al voto sui consiglieri e sulle liste; 2) la preferenza al consigliere sul voto per la lista. Insomma, bisogna stare più attenti delle altre volte, specie in caso di voto disgiunto, che è quello che potrebbe interessarci, ma senza drammatizzare: se la legge prevede la preferenza, anche il voto all'individuo avrà pure il suo peso, se no perchè critichiamo tanto la "porcata" di Calderoli? Un'ultima cosa: LA PREFERENZA SI DA' SCRIVENDO IL NOME, NON SCRIVENDO IL NUMERO DI LISTA DEL CANDIDATO (ma questa non è una novità). Spero di essere stato utile. Ciao Vincenzo

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Ultimo aggiornamento Domenica 25 Aprile 2010 10:37
 
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